Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Naples Regional Court's judgment extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Telea Srl in Liquidation, did not request a decision on the proposed settlement, whereas the respondent, Equitalia Sud Spa, had submitted the offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and the allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5699/2016 R.G. proposto da : TELE A SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO MARONCELLI 45, presso lo studio dell’avvocato ROSSI PIERLUIGI (RSSPLG56M12H501W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato STUDIO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CEGLIO FULVIO -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.7544/2015 depositata il 21/07/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;la evidente novità della questione e la sua peculiarità giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 15/11/