Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agency's listing of the case's termination in the official register. The Agency argued that the procedural steps under the new law satisfied the requirements for case closure, while the taxpayer contested the automatic extinction. The court ruled that the statutory listing of the termination act legally ended the proceedings without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a case's termination in the official register pursuant to the new tax law provisions legally extinguishes the proceedings, barring further judicial action unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29523/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro TANKOA YACHTS SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. IORIO ANTONIO unitamente all’Avv. LUCISANO CLAUDIO e all’Avv. LAZZERI CLAUDIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 1542/04/2016 depositata il 13/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO