Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural listing of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by De Santis against the lower court's declaration of extinction. The lower court ruled that the tax litigation was extinguished because the case was listed in the official register of concluded proceedings under the new 2023 tax law. The court upheld this decision, confirming that the procedural listing automatically terminates the lawsuit without requiring a formal denial of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a tax litigation in the register of concluded proceedings pursuant to the 2023 law automatically extinguishes the process, terminating the legal relationship between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17876/2021 R.G. proposto da : DE SANTIS ORESTE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRANATA FABRIZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.6385/09/2020 depositata il 21/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE