Court declares tax appeal extinguished due to automatic termination of proceedings under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the administrative appeal against the tax authority's decision extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new law automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction took precedence over the parties' arguments regarding the need for a formal ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of proceedings triggered by the inclusion of a case in a legislative list renders any subsequent request for a hearing inadmissible, as the legal relationship has already terminated by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7746/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PAESAGGISTICA TOSCANA S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato TERROSI PAOLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.621/ 05/ 2020 depositata il 21/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE