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Decreto — n. 31947/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares civil lawsuit extinguished due to administrative act listing case closure.

Numero d'incarto Decreto — n. 31947/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil lawsuit extinguished following an administrative act listing the case's closure. The tax agency argued that the inclusion of the case in the closure list under the 2023 decree confirmed the regular termination of proceedings. The court ruled that this administrative listing legally extinguished the process, leaving only the option for parties to request a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a civil case in the closure register, the proceedings are legally extinguished, terminating the litigation.

Parole chiave

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civil procedure extinction administrative closure list tax litigation termination procedural dismissal case listing regulation procedura di ricupero d'imposta procedura giudiziaria tributaria amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
582/ 02/ 2020 depositata il 27/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12295/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COPPOLA ANTONIO MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato GIOVANARDI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 582/ 02/ 2020 depositata il 27/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES