Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a decree by the Brescia Regional Court. The lower court ruled that the process terminated automatically because the tax authority's list of cases included the matter, satisfying the conditions for extinction under Article 1 of Law No. 197/2022. Consequently, the appeal against the tax assessment was dismissed as the litigation had already concluded in the forms prescribed by the new legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The process is extinguished by operation of law when the tax authority's list includes the case, unless parties request a hearing to continue proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22419/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FAB SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati BONZANI ELISA e CIAPPARONI FAUSTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. Brescia n. 470 /23 /2021 depositata il 02/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,