Cassation court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative deadline compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the State Attorney General's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The taxpayer argued for a hearing, but the court found the case ended automatically because the tax authority failed to object within the statutory timeframe set by the 2023 decree. Consequently, the procedural extinction was upheld, and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the tax authority fails to object to the declaration of extinction within the prescribed period, the litigation is deemed extinguished by operation of law, and the parties cannot request a hearing to revive the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9590/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro VITO MAURIZIO, rappresentato e difeso in secondo grado da NAPOLETANO MIMMO, NAPOLETANO ANTONIO, REGINELLI GIANDOMENICO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4426/07/2020 depositata il 05/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR