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Decreto — n. 31934/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax authority wins on automatic extinction of litigation due to administrative listing.

Numero d'incarto Decreto — n. 31934/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished following the tax authority's successful appeal against a lower court's judgment. The lower court had ruled that the litigation ended automatically because the tax list indicated the dispute was resolved without a formal denial. The supreme court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory listing of the case as defined constitutes the extinction of the lawsuit.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The automatic extinction of a civil lawsuit occurs when the tax authority's administrative listing documents the regular conclusion of the dispute, thereby precluding further judicial proceedings unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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automatic extinction of litigation tax authority administrative listing civil procedure dismissal statutory resolution of dispute procedural termination rules contenzioso tributario esame di cassazione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8553/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro NOCERINO ANGELOe MARINO GAETANO, rappresentat i e difes i dall'avvocato LOCANTORE RAFFAELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 187 /23 /2021 depositata il 12/01/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO