Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the tax authority's successful appeal against a lower court's judgment. The lower court had recognized the extinction of the lawsuit based on the inclusion of the case in an administrative list mandated by the 2023 decree to expedite closure proceedings. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive ruling on the merits, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The inclusion of a case in the administrative list for extinction of proceedings pursuant to the 2023 decree legally terminates the litigation, barring further substantive adjudication unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11933/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SPAGNOLO EGIDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINI GIUSEPPE e ARTICO RICCARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 579 /02 /2020 depositata il 27/10/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO