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Decreto — n. 31912/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31912/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the lower court's ruling on the automatic termination of proceedings. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under new laws, noting the absence of any denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a case into the statutory list for the reduction of time limits for the declaration of extinction of proceedings automatically extinguishes the litigation, barring further action unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings Legge 197 2022 Corte di Cassazione procedural time limits costs of extinguished suit Agenzia delle Entrate contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28909/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro FOOTSIE SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENTI ANTONIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 641/12/2022 depositata il 12/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO