Court declares tax litigation extinguished due to administrative act listing case for closure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Regional Tax Commission's ruling. The plaintiff argued against the closure, but the court noted the administrative act listed the case for extinction per Article 1 of Law 197/2022. Consequently, the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a tax case in the administrative act for the reduction of time limits for declaring extinction legally terminates the judicial process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1337/2023R.G. proposto da ARCO SPEDIZIONI SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. MAISTO GUGLIELMO unitamente all’Avv. CERRATO MARCO e all’Avv. PARONI PINI GIULIA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA n. 4028/21/2022,depositata in data 20/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 1 97 del 2022 e l’assen za , allo stato,di diniego ai sensi del comma 200 dell a medesima disposizione ; che, pertanto, ai sensi del comma 198dell’art. 1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC