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Decreto — n. 31907/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31907/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Piergallini Pignotti SRL extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new law automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is inserted into the statutory list for automatic extinction, the proceedings terminate by operation of law without the need for a formal ruling on denial.

Parole chiave

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automatic extinction statutory list civil procedure termination of suit revenue agency costs allocation operatio legis contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
503/01/2017, depositata il 18/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9414/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COSTRUZIONI PIERGALLINI E PIGNOTTI SRL, rappresentato e difeso nel secondo grado di giudizio, dal Dott. Luigi CITERONI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.MARCHE n. 503/01/2017, depositata il 18/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE