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Ordinanza — n. 31905/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax refund claim by applying ten-year prescription after administrative silence refusal. The court ruled that submitting a refund request to an incompetent office prevents statutory decay and triggers the ten-year prescription period. Consequently, the ten-year prescription period begins only after the administrative silence refusal is formed, allowing the claim to proceed. The court held that submitting a refund request to an incompetent office prevents statutory decay and triggers the ten-year prescription period. The court held that the ten-year prescription period begins only after the administrative silence refusal is formed, allowing the claim to proceed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31905/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that had dismissed the refund claim based on a ninety-day decay period. The taxpayer argued that submitting the request to an incompetent office prevented decay and should have started the ten-year prescription period instead. The court agreed, ruling that the submission to the wrong office was valid and that the ten-year prescription period only begins after the administrative silence refusal is formally established.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/1973; Art. 2946, cod. civ.; Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: Submitting a tax refund request to an incompetent administrative office prevents the statutory decay period and triggers the formation of an actionable administrative silence refusal, thereby commencing the ordinary ten-year prescription period.

Parole chiave

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tax refund claim administrative silence refusal ten year prescription statutory decay period incompetent office submission tax administration rules Cassation Court ruling tassazione d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Va ribadito l’insegnamento costante di questa Corte secondo cui In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, comma 2, del d.P.R.
Art. 2946, cod. civ.
A quel punto è iniziato a decorrere il termine di prescrizione, che nella specie, in assenza di disposizioni specifiche, è quello ordinario di cui all’art. 2946, cod. civ.
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs.
Art. 111 Cost.
Art. 360, 1° comma, num. 3, cod.proc.civ.
446/1997, 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma , num.
art. 111 Cost
art. 2946 c.c
546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
art. 2935 c.c
Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/11/2018, n. 30229
111 Cost.(Cass. 22/11/2018, n. 30229).
Cass. 22/01/2018, n. 1543
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Testo completo

tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCO MINARDI, rappresentat o e difes o da gli Avv. ti Mario Martelli e Roberto Clarizia, giusta procura speciale allegata al ricorso, e elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n.44 presso lo studio dell’Avv.Giorgia Passacantilli -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12 in Romapresso l’Avvocatura dello Stato; -resistente - avverso sentenza n. 275della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia - Romagna, depositata il 2marzo 202 2 ; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli;

CONSIDERATO CHE 1. Marco Minardi in data 4 giugno 2008 proponeva istanza di rimborso dell’IRAP per i periodi d’imposta 2004 e 2005. Ritenuto il Oggetto: tardività istanza rimborso formarsi del silenzio-rifiuto il 2 settembre successivo, lo stesso proponeva ricorso in data 12 aprile 2018. La CTP respingeva lo stesso osservando che, essendo l’indebito tributario soggetto a termine decadenziale non soggetto a sua volta ad interruzione, ed essendo comunque esso assoggettato ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalle singole leggi d’imposta, per cui al limite il silenzio rifiuto avrebbe dovuto essere impugnato nei novanta giorni e non dopo nove anni.

Il contribuente ricorreva alla CTR, che osservava come decorso il termine di formazione del silenzio rifiuto, il ricorso può essere proposto entro i termini massimi di prescrizione previsti per il singolo tributo, e dunque respingeva il ricorso ritenendo nella specie applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, e negando l’applicabilità di quello di prescrizione decennale.

2. Il contribuente ha proposto quindi ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia non ha depositato controricorso, limitandosi al deposito di un “atto di costituzione” oltre il termine previsto, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1. Col primo motivo di ricorso si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, d.p.r. n. 602/1973 e 2, d.l. n. 446/1997, 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma , num. 3, cod.proc.civ. Il ricorrente infatti ritiene che, avendo proposto istanza di rimborso nel termine di quarantotto mesi, come pacifico, avesse scongiurato la decadenza, mentre una volta maturato il silenzio rifiuto, si applicherebbe il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all’art. 2946, cod. civ., risultando irrilevante il fatto che l’istanza era stata presentata ad ufficio territorialmente incompetente.

2. Il motivo è fondato. Va ribadito l’insegnamento costante di questa Corte secondo cui In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente (purché non estraneo all'Amministrazione finanziaria) è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'art. 111 Cost.(Cass. 22/11/2018, n. 30229).

Poiché è pacifico che rispetto al credito asseritamente formatosi con riferimento alle annualità d’imposta 2004 e 2005 il contribuente in data 4 giugno 2008 presentò istanza di rimborso, pur ad ufficio territorialmente non competente (Forlì anziché Ravenna), tanto ha evitato il formarsi della decadenza (prevista nella specie dall’art. 38, d.p.r. n. 602/1973), e quindi, decorso il termine di novanta giorni, si è formato il silenzio rifiuto (settembre 2008). A quel punto è iniziato a decorrere il termine di prescrizione, che nella specie, in assenza di disposizioni specifiche, è quello ordinario di cui all’art. 2946, cod. civ.

Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato.(Cass. 22/01/2018, n.1543).

Ne deriva che rispetto a tale termine prescrizionale, l’azione proposta con ricorso 12 aprile 2018, susseguente alla tempestiva istanza di rimborso, risulta a sua volta tempestiva.

3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’altro, la cassazione della sentenza ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederà