Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural time limits under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because the procedural timeline for declaring the extinction of proceedings had expired. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under new legislative provisions, noting no formal objection was filed. The court upheld this outcome by ruling that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a specific legislative list documents the regular conclusion of a dispute without formal objection, the civil proceedings are automatically extinguished, and the court lacks jurisdiction to rule on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28659/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MARCUCCI SAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato PECORA SABRINA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHEn.319 /03/2018 depositata il 05/06/2018 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC