Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's listing of the case's closure in the official register. The tax authority argued that the insertion into the list, pursuant to the new law, confirmed the regular definition of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. The court ruled that this procedural act legally terminated the proceedings, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a case's closure in the official register constitutes a definitive extinction of the judicial proceedings, barring further action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12760/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GALVAGNI CRISTIAN, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ARRIGO DOMENICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. B rescia n. 2574/26/2020 depositata il 11/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC