Cassation court dismisses appeal against tax authority for extinguished civil proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by a real estate company against a lower court's declaration that civil proceedings were extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list by the Tax Agency, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, documented the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the court held that the process was legally extinguished, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the prescribed list by the Tax Authority constitutes the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the civil proceedings unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22774/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GP EDIL GESTIONE IMMOBILIARE SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato SAMMARTINO SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIAn.7068/09/2019 depositata il 03/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO