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Ordinanza — n. 31861/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding capital gains tax timing and loss offset periods. The court rejects the taxpayer's claim to offset losses from 2015 against 2016 gains. The decision upholds the cash basis principle for determining the taxable event date. The court rules that the transaction date is January 4, 2016, making the losses expired. The appeal is dismissed with costs awarded to the state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31861/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding capital gains tax. The taxpayer argued that losses realized in 2015 should offset gains from a sale executed on January 4, 2016, claiming the transaction date was earlier. The court ruled that the cash basis principle applies, establishing the January 4, 2016, date as the definitive moment of realization. Consequently, the losses had expired under the four-year offset rule, rendering the taxpayer's claim inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 5 d.lgs. 461/1997; Art. 68 TUIR: The cash basis principle determines the taxable event date for capital gains, and losses must be offset within four years from that specific date, not from the underlying transaction date.

Parole chiave

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capital gains tax loss offset period cash basis principle taxable event date four year rule tax appeal dismissal investment income compravendita di azioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 comma 5 d.lgs. 461/1997
A valere sul medesimo deposito di custodia ed amministrazione titoli 00196210/001 vi sarebbe statauna “minusvalenza da compensare” ex art. 6 D.Lgsl.
Art. 67 TUIR
87945/2017 notificato in data 3 ottobre 2017 - motivando che la predetta plusvalenza è qualificata dal TUIR quale reddito diverso di cui all’art. 67 (per cui vige il principio di cassa), e assumendo, quindi, rilevanza fiscale nell’anno 2016, oltre il termine utile per la compensazione con le minusvalenze rilevate.
Art. 68 TUIR
67, TUIR, e dunque il principio di cassa di cui all’art. 68, TUIR, con l’unica eccezione costituita dai redditi derivanti da titoli per i quali è stata esercitata l’opzione per il cd.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1 comma 17 L. 228/2012
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 115 cod.
art. 360 c.p
461/1997 (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 115 cod. proc. civ
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
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Testo completo

tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Eduardo CELESTINO(C.F. CLSDRD60R04D976Q) nato a Locri (RC) il 04/10/1960, ed ivi residente alla Via Marconi n. 174, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio, dall’Avv. Michele Malavenda (C.F.: MLVMHL80T27H224Y), del Foro di Reggio Calabria, con studio a Motta San Giovanni (RC) in Via Nazionale n. 189, ed elettivamente domiciliato a Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte, giusta procura speciale alle liti, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso Oggetto:compensazione plusvalenzetitoli la sentenza n. 2704/07/2021 , pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, pubblicata il 28 luglio 2021; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli; la Corte osserva:

RILEVATO CHE 1. Afferma il ricorrente, titolare presso la FinecoBank S.p.A. con sede Legale in Milano, P.zza Durante n.11, del deposito di custodia e amministrazione titoli n. 00196210/01, in data 30/12/2015, di aver disposto alla medesima Banca, alle ore 16:09 a mercato aperto, nella fase di “negoziazione continua”, un ordine di vendita di n.ro 49.400 azioni ordinarie di INTESA SANPAOLO ORDINARIE, quotate alla Borsa Italiana. Tale ordine veniva immediatamente immesso sul mercato dalla Banca ed eseguito, ovvero perfezionato, mediante cessione in 5 blocchi dei titoli a Borsa aperta, in pari data alle ore 16:09, generando una plusvalenza di euro 88.525,27.

A valere sul medesimo deposito di custodia ed amministrazione titoli 00196210/001 vi sarebbe statauna “minusvalenza da compensare” ex art. 6 D.Lgsl. 461/97, per euro 91.246,65, generatasi per effetto di cessione di strumenti finanziari della medesima fattispecie conclusa in perdita nei quattro anni antecedenti, in scadenza alla data del 31/12/2015. Peraltro, il controvalore dei titoli, derivanti dalla vendita che generava la plusvalenza, veniva accreditato sul c/c n.ro 165286 collegato al rapporto titoli, in data 04/01/2016. Per tale motivo la Banca assoggettava a tassazione l’intera plusvalenza, ritiene il ricorrente erroneamente, facendo riferimento al mese di g ennaio 2016, ritenendoquindi per tale motivo di non dover compensare la stessa con le minusvalenze il cui credito scadeva (per decorso del quadriennio) il giorno 31/12/2015 , ex art. 6 comma 5 d . l gs. 461/97.

In conseguenza di quanto anzidetto, la Banca, in veste di sostituto d’imposta, addebitava in data 02/03/2016, con valuta 29/02/2016, sul c/c 165286 intestato al Sig. Celestino, la somma di euro 23.014,77, corrispondente all’aliquota del 26% sulla plusvalenza conteggiata con data 04/01/2016, versando tale somma all’Erario, nei termini di legge. 1.2 Il ricorrente, ritenendo invece di avere diritto a fruire della compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, con riferimento all’anzidetta operazione dicessione di titoli disposta e perfezionata nell’anno 2015, presentava all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria – Settore Rimborsi Imposte, in data 10/02/2017, istanza di rimborso delle ritenute operate da FinecoBank.

L’agenzia delle entrate di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale di Locri, emetteva provvedimento di diniego – Prot. 87945/2017 notificato in data 3 ottobre 2017 - motivando che la predetta plusvalenza è qualificata dal TUIR quale reddito diverso di cui all’art. 67 (per cui vige il principio di cassa), e assumendo, quindi, rilevanza fiscale nell’anno 2016, oltre il termine utile per la compensazione con le minusvalenze rilevate. Avverso il provvedimento sfavorevole, in data 21/11/2017, veniva presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, esponendo in particolare che dall’ordine “ si poteva chiaramente evincere che, nella fascia oraria che va dalle ore 9,00 alle ore 17,30, la modalità di trattazione delle negoziazioni è quella della “Negoziazione continua”, che si caratterizza per la ininterrotta sequenza degli ordini di acquisto e vendita dei titoli, immessi dagli operatori per conto dei clienti, e del loro incrocio simultaneo, tale da consentire l’immediata esecuzione delle transazioni” e “che le attestazioni richieste all’Intermediario SALDO TITOLO AL 29.12.15 e SALDO TITOLO AL 31.12.15, in aggiunta alle note contabili, comprovano la data di esecuzione degli ordini, ovvero di cessione dei titoli laddove il giorno successivo alla vendita eseguita e cioè il 31/12/2015, le 49.400 azioni “Intesa San Paolo Ord.” non erano più di proprietà del Sig.

Celestino Eduardo. Infatti, come si evinceva dalla lettura del SALDO TITOLO al 29.12.15 , FinecoBank ha attestato che, alla data del 29/12/2015 (il giorno prima della esecuzione dell’ordine di vendita), il saldo del titolo “Intesa SanPaolo Ord.” custodito nel deposito titoli n. 196210/01, intestato al Sig. Celestino Eduardo, era di n.ro 57.000 azioni, mentre detto saldo, alla data del 31/12/2015, era pari a n. 7.600 azioni”. La CTP annullava il provvedimento di diniego n. Prot. 87945/2017 e dichiarava il diritto del contribuente al rimborso della somma di € 23.014,77.

Avverso detta sentenza interponeva appello l’Ufficio. Con sentenza n. 2704/2021 del 22.07.2021, depositata il 28 luglio 2021, la CTR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglieva l’appello dell’Ufficio e condannava il sig. Celestino alle spese di lite per € 700,00. In particolar modo, la C.T.R. ha accolto l’appello sulla scorta della seguente motivazione: “la disciplina di cui all’art. 6, comma 5, della già detta normativa prevede che, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, l’istituto di credito incaricato della custodia e dell’amministrazione dei titoli del proprio cliente computa in deduzione, fino alla loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.

E’ a tal fine che la legge dispone che l’istituto rilasci al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle minusvalenze. Va rimarcato che, nel caso in trattazione , la Fineco Bank, che ben conosceva la data della negoziazione del titolo del suo cliente che aveva realizzato la plusvalenza, ha operato applicando l’imposta sostitutiva, ritenendo evidentemente di non potere procedere alla compensazione. Da qui la richiesta di rimborso della somma addebitata a titolo di imposta in ragione di € 23.014,77 formulata dal contribuente all’Agenzia delle entrate.

Con riferimento al disposto diniego di rimborso, questo è legittimo, atteso che l’accredito è avvenuto in data 4 gennaio 2016 e che, trattandosi, di reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR, vale il principio di cassa, per cui assume rilevanza fiscale nell’anno 2016 anno successivo al quadriennio utile per la compensazione. Non solo, ma poiché l’ordine di vendita delle azioni che aveva generato plusvalenza era stato impartito alle ore 16,09 del 30 dicembre 2015 con la modalità “a prezzo di mercato e fino a chiusura mercato”, l’ordine non poteva essere negoziato subito, ma dopo la determinazione del prezzo in asta di chiusura, sicché le eventuali proposte di negoziazione valide erano state trasferite automaticamente all’asta di apertura del giorno (libero) successivo in qualità di ordini al prezzo di apertura, che in quel caso era costituito dal giorno 4 gennaio 2016.

Inoltre, se si ha riguardo all’estratto conto Fineco Bank allegato dal contribuente al ricorso, si rileva come l’operazione si era conclusa in concreto il 4 gennaio 2016, con valuta in pari data. Poiché la plusvalenza era stata realizzata soltanto allora, ne consegue che il quadriennio era stato superato, con impossibilità da parte del sostituto d’imposta di procedere alla compensazione, dalla qual cosa consegue l’insussistenza del diritto del contribuente ad ottenere il rimborso. D’altra parte, il citato art. 6, comma 5, significativamente parla di “plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati” e non di operazioni realizzate, potendo esserci - come nel caso in trattazione - uno scarto temporale tra l’una e l’altra cosa.

Nel caso in esame,il provento dell’operazione si è certamente realizzato in data 4 gennaio 2016, oltre il termine utile per la compensazione. Pertanto, l’appello proposto deve essere accolto. La soccombenza dell’appellato comporta la sua condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo.” 2. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, e l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Il contribuente ha successivamente depositato memoria illustrativa in data 30 settembre 2023. CONSIDERATO CHE 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 461/1997 (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).

Con detto motivo si censura la sentenza in quanto la CTR avrebbe erroneamente interpretato l’art. 6 comma 5 del D.lgs n. 461/1997 e, per effetto del mancato riconoscimento dalla deduzione delle minusvalenze debitamente maturate, ha negato il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva indebitamente versata.

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.). Con detto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per travisamento della prova, laddove sarebbe emerso c ome l’informazione probatoria acquisita dalla CTR relativa alla data dell’avvenuta cessione delle azioni fosse in realtà contraddetta da unospecifico atto processuale.

3. Il ricorso è infondato.

4. Preliminarmente deve osservarsi come la decisione impugnata sia basata su due rationes decidendi, l’una attinente all’interpretazione della disposizione oggetto del primo motivo, ritenuta dalla CTR come disponente per la determinazione della rilevanza della plusvalenza il criterio di cassa; l’altra ricostruente il momento di perfezionamento della vendita dei titoli alla data del 4 gennaio 2016, pertanto oltre il termine quadriennale di compensabilità delle minusvalenze (oggetto del secondo motivo). Avverso entrambe le rationes il contribuente deduce motivi.

5. Principiando dal primo motivo, l’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 461/1997, nel testo pro tempore vigente, stabilisce fra l’altro che “Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto…”.

Trattandosi di reddito rinveniente da plusvalenza in sede di cessione di titoli, trova pacificamente applicazione l’art. 67, TUIR, e dunque il principio di cassa di cui all’art. 68, TUIR, con l’unica eccezione costituita dai redditi derivanti da titoli per i quali è stata esercitata l’opzione per il cd. regime del risparmio gestito, che sono tassati in base al risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta, ipotesi estranea alla presente fattispecie. La diversa applicazione da parte della prassi, segnalata nel primo motivo in caso di anticipazioni o dilazioni di pagamento del corrispettivo, in cui si tien conto della data di conclusione, non attiene neanch’essa alla presente fattispecie e comunque è sempre subordinata alla normativa primaria.

6. La reiezione del primo motivo comporta il rigetto anche del secondo, in quanto una volta che sia stabilito che ciò che rileva è il criterio di cassa, ed essendo pacifico che l’introito avvenne il 4 gennaio 2016, la verifica della data di perfezionamento della traslazione dei titoli risulta assolutamente irrilevante ai fini del decidere.

7. Il ricorso dev’essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che determina per il giudizio di legittimità in € 1800,