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Decreto — n. 31860/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31860/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the lower court's finding of automatic termination under the new 2023 law. The plaintiff argued against the dismissal, but the court confirmed that the procedural act submitted by the tax authority satisfied the statutory requirements for ending the case. Consequently, the court ruled that the process is terminated and the costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court establishes that a tax proceeding is automatically extinguished upon the transmission of a specific list by the tax authority, unless parties request a hearing under the third paragraph of Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination procedure 2023 tax law reform procedural dismissal costs allocation rule procedura accelerata tempestività tributaria decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9261/2021 R.G. proposto da GABRI PARK HOTEL SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato DI RISIO GIUSEPPINA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Abruzzo SEZ.DIST. Pescara n. 440 /06 /2020 depositata il 05/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO