Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Domino SRL and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court ruled that the case terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of a list of concluded proceedings. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that no further judicial action is required unless parties explicitly request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197/2022; The transmission of the list of concluded proceedings automatically extinguishes the litigation, rendering the case closed without the need for a specific ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9952/2021 R.G. proposto da : DOMINO SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato ARTICO RICCARDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 517 /04 /2020 depositata il 07/10/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO