Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a lower court's ruling that the dispute was automatically terminated by specific legislative provisions. The plaintiff, La Esse Srl, challenged a tax authority decision regarding the extinction of litigation based on a new law aimed at accelerating tax declaration procedures. The court upheld the lower court's finding that the statutory conditions for automatic extinction were met, leaving no room for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision explicitly mandates the automatic extinction of a legal proceeding upon the fulfillment of specific conditions, the court must declare the process extinguished without requiring further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8094/2021 R.G. proposto da LA TI ESSE SRL, rappresentat a e difes a dall'avvocato LEONETTI MASSIMILIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 389/ 06/ 2020 depositata il 11/09/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO