Court dismisses inheritance tax appeal due to voluntary settlement and waiver of litigation rights under tax amnesty law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished after the taxpayers submitted a simplified settlement request with proof of payment and a formal waiver of the ongoing trial. Although the tax agency resisted, no official denial of the settlement was issued prior to the court's ruling. Consequently, the proceedings terminated without a substantive judgment on the tax liability, as the legal conditions for the amnesty were fully met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 194 e 198 della l. n. 197 del 2022; When a taxpayer submits a simplified settlement request with proof of payment and waives the trial, the judicial proceeding is extinguished without the need for an administrative denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29360/2017 R.G. proposto da: ARESU VANESSA e AMBU MARIA DOLORES, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE (MNCDNL67L12H501S) e rappresentate e difese dall'avvocato DOGLIO ITALO (DGLTLI39R14B354A) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che le rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNA n. 165/2017, depositata il 29/05/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Le contribuenti hanno proposto ricorso avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto imposta di successione relativa alla delazione di Aresu Bruno. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello.
3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale hanno proposto ricorso per cassazione le contribuenti. 4.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale dell’8 novembre 2023. CONSIDERATO 1.Risulta depositata istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento dell’unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022, e la rinuncia al presente giudizio. 2.Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022.
3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona 5.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipa