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Ordinanza — n. 31847/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error omitting attorney fees for an antistatary defender in a tax litigation judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31847/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a correction to a previous judgment that erroneously omitted attorney fees for a defender declared antistatary. The court found that the original decision failed to allocate the standard 15% fee to the opposing party's counsel despite their antistatary status. Consequently, the ruling was modified to explicitly include these expenses in the final order.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The court may correct material errors in judgments, including the omission of necessary consequences like attorney fees for antistatary defenders, to ensure the final decision reflects the correct legal allocation of costs.

Parole chiave

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material error correction antistatary defender attorney fees allocation Supreme Court procedure tax litigation costs detrazioni e rimborsi compenso del curatore fallimentare assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12184/2020
Il ricorso va quindi accolto, disponendo la richiesta correzione. Non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese processualidi questo procedimento, di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass. n. 12184/2020).
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Testo completo

nte ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 9070/2023R.G. proposto da: AVV. MARIA GIULIA MONACO, nella qualità di procuratore costituito dell'Ente Autonomo Volturno S.R.L. (incorporante Circumvesuviana s.r.l.), nel ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, ed iscritto al numero di Registro Generale 7234/2019 della Suprema Corte di Cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. -intimata- per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.10116/2023, pubblicata il 17 aprile 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L’ Avv. Maria Giulia Monaco, nella sua qualità di procuratore dell'Ente Autonomo Volturno S.R.L. (incorporante Circumvesuviana S.R.L.), nel procedimento R.g. N. 7234/2019, deduce che nel proprio atto di controricorso,presentato nel relativo giudizio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIOF. ESPOSITO Presidente ANDREINA GIUDICEPIETRO Consigliere MICHELE CATALDI Consigliere - Rel. GIAN PAOLO MACAGNO Consigliere MARCELLO MARIA FRACANZANI Consigliere Oggetto:

CORREZIONE ERRORE MATERIALE CC. 10/10/2023 di legittimità, aveva formulato dichiarazione di essere antistatari a, ai fini della liquidazione delle spese di lite. Tuttavia, in data 17 aprile 2023 veniva pubblicata la sentenza di questa Corte n. 10116/2023, nella quale si rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e si condannava la ricorrente amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 oltre oneri e accessori, così testualmente disponendo: "Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.".

Pertanto, per mero errore materiale, la Corte di Cassazione non liquidava le spese a favore del difensore della controricorrente, che pure siera dichiarata antistataria.Chiedeva pertanto di provvedere alla relativa correzione. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1.Sussiste l’omissione denunziata, che rientra tra quelle che possono essere corrette con il procedimento di cui agli artt. 391-bise 287 cod. proc. c iv., essendo la distrazione delle spese una conseguenza necessaria della mera dichiarazione del difensore della parte, nel caso di specie dichiaratasi antistataria.

Il ricorso va quindi accolto, disponendo la richiesta correzione. Non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese processualidi questo procedimento, di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass. n. 12184/2020).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale dicui all a sentenza di questa Corte n. 10116del 2023 , pubblicata i n data 17 aprile 2023 , ordinando che nel dispositivo, immediatamente dopo le parole «accessoridi legge.» si inserisca l’ulteriore periodo «Spese distratte a favore del difensore antistatariodella controricorrente.»; invariato il resto del provvedimento. Manda alla cancelleria per l’annotazione in calce all’originale della sentenza corretta. Così deciso in Roma, nell