Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by automatic statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the State Attorney's appeal against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the case extinguished under Article 198 of Law 197/2022 due to the absence of a formal denial of the tax assessment. Consequently, the court upheld the decision that the procedural timeline had automatically ended the dispute without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax assessment is not formally denied within the statutory period, the litigation is automatically extinguished, terminating the procedural timeline and shifting costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8799/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ATLAS COPCO ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE, rappresentatae difesa dagli avvocati BRIGUGLIO EUGENIO, BOCCALATTE GIANLUCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1978/ 24/ 2020 depositata il 23/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC