Court dismisses tax agency appeal as civil proceedings extinguished by legislative declaration of termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency against the Sicilian Regional Court's decision to dismiss the case inadmissible. The lower court found that the legislative declaration of extinction of proceedings under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 had already terminated the litigation. Consequently, the Court of Cassation ruled that the appeal was procedurally impossible because the underlying civil action no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023: When a legislative act declares the extinction of civil proceedings, any subsequent administrative appeal challenging the dismissal of the case is inadmissible as the subject matter of the dispute has ceased to exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7277/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . contro PROGRESS ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentata e difesa dall’Avv. PIGNATONE ROBERTO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.231/12/2022 depositata il 12/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL