Tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Regional Tax Commission declared the tax litigation extinguished after the Revenue Agency listed the case's closure in the statutory directory. The Revenue Agency argued that this listing, pursuant to the new law, confirmed the regular definition of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. The Court of Cassation upheld this decision, ruling that the procedural listing automatically extinguished the proceedings while reserving the right for parties to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022: The listing of a tax case in the closure directory pursuant to the new law constitutes a regular definition of the dispute, thereby extinguishing the proceedings automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18137/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro RESPAGNA 68 SRL, rappresentata e difesa dall’ Avv. FRANCESCO MARIA MANTOVANI. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale EMILIA-ROMAGNA n. 98/10/22,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO