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Decreto — n. 31789/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by law due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 31789/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The lower court found that the absence of a formal request under Article 5, Paragraph 12 of Law No. 130/2022 meant the litigation ended automatically. Consequently, the court ruled that the procedural action was invalid as it lacked the necessary judicial intervention to terminate the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 5, para. 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure: The process extinguishes by operation of law if neither party requests a hearing to declare extinction, rendering the litigation void without such intervention.

Parole chiave

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process extinction lack of hearing request automatic termination civil procedure law party initiative requirement ricupero d'imposta credito di restituzione statale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, para. 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23323/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa Dell’Avvocatura Generale Dello Stato. contro MINERALI INDUSTRIALI SRL, rappresenta e difesa dall’Avv. DI IACOVO TONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTEn.192/2/2018 depositata il 25/01/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/10/2023 Il Presidente