Court declares tax litigation extinguished due to administrative act listing case closure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following an administrative act listing the case's closure. The Agency of Revenue argued that the insertion of the case into a specific list under Article 1 of Law No. 197/2022 documented the regular termination of the dispute. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case for closure under the new tax procedure law, the litigation is automatically extinguished without further judicial intervention.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2752/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SICILIA ROTTAMI DI GUZZETTA PAOLO, GUZZETTA MAURIZIO C SNC IN LIQUIDAZIONE, GUZZETTA ANGELA, GUZZETTA PAOLO, GUZZETTA FABRIZIOe GUZZETTA MAURIZIO, rappresentat i e difes i dall'avvocato MUSCARA' SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. C atania n. 2246/13/2017 depositata il 14/06/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO