Civil court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceeding extinguished following a specific administrative act by the Tax Agency. The lower court ruled that the insertion of the case into a statutory list for automatic closure satisfied the termination conditions of the new law. Consequently, the appeal was dismissed because the substantive dispute had already legally ended without a formal denial of the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the designated list for automatic closure constitutes a regular termination of the proceedings, thereby extinguishing the litigation and shifting procedural costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1438/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LUCCHETTA PIERPAOLO, dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, unitamente dall'avvocato ARTICO RICCARDO avverso PROVVEDIMENTO di COMM.TRIB.REG. VENETO n.519/ 04/ 2020 depositata il 07/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE