Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a decree listing the case for automatic termination. The tax agency argued that the procedural listing under the new 2023 decree confirmed the regular conclusion of the dispute without any formal denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a tax case in the specific register mandated by the 2023 decree constitutes a definitive procedural conclusion, automatically extinguishing the litigation and barring further requests for hearing fixation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1882/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BIASI ALBERTA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINI GIUSEPPE, unitamente all'avvocato ARTICO RICCARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.520/04/2020 depositata il 07/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P