Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law extension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following a procedural listing under the new tax law. The plaintiff, Guerra Enricomaria, challenged an administrative act regarding tax declaration extinction, while the defendant, Agenzia delle Entrate, argued the matter was resolved by statutory listing. The court ruled that the specific procedural listing mandated by the new law automatically terminated the proceedings without a substantive judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a civil proceeding is listed for extinction pursuant to specific statutory provisions, the process terminates automatically and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7724/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GUERRA ENRICOMARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati CUSIMANO ROBERTO, GIORDANO VITTORIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.340/08/2016 depositata il 20/01/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO