Court dismisses appeal as tax litigation extinguished by automatic declaration of extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Luxottica Group's appeal against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the case ended automatically because the tax authority transmitted the list of extinguished judgments, satisfying the requirements of the new law. Consequently, the appeal was rejected as the underlying dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority transmits the list of extinguished judgments, the litigation is automatically extinguished without the need for a specific denial, barring only a request for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7516/2021 R.G. proposto da LUXOTTICA GROUP SPA, rappresentata e difesa dall’ avvocato PICCONE FERRAROTTI PIETRO unitamente all'avvocato RETTURA DOMENICO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2071/ 07/ 2020 depositata il 29/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE