Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing in the list of terminated cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished after the lower court confirmed the automatic inclusion of the case in the list of terminated judgments. The plaintiff argued for the continuation of the trial, while the defendant relied on the statutory mechanism for automatic extinction upon listing. The court ruled that the procedural requirement for listing in the specific register legally terminated the case without a substantive judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is automatically listed in the register of terminated judgments pursuant to statutory provisions, the proceedings are extinguished by operation of law, barring further litigation on the merits unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20783/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GEFIN SRL, rappresentata e difes a dagli avvocati CAPITTA FRANCESCO, IASCONE EUPLIO e MICHELUTTI RICCARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Molise n. 642/ 01/ 2019 depositata il 25/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO