Cassation court dismisses tax agency appeal regarding extinction of civil proceedings due to legislative time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared civil proceedings extinct. The lower court found the case extinguished because the legislative deadline for declaring the extinction of litigation had passed without a formal denial. The Cassation court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory time limits for declaring extinction were met and the process ended automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: When the legislative deadline for declaring the extinction of litigation expires without a formal denial, the civil proceedings are automatically extinguished, and the opposing party's appeal against this extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22273/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GROTTO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamenteall’avvocato GIOVANARDI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1325/06/2019 depositata il 13/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC