Italian court dismisses tax appeal and declares case settled via simplified procedure under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute between S.I.T.I. S.r.l. and the Municipality of Trani extinguished due to the filing of a simplified settlement request. Although the lower regional commission had adjusted the taxable value of industrial land based on specific technical criteria, the parties utilized a new legislative mechanism to resolve the pending litigation. Consequently, the court ruled that the procedural outcome was finalized by the payment of the tax debt, rendering further judicial review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 194, Law 197/2022; Art. 1, comma 198, Law 197/2022: The simplified settlement procedure for tax disputes perfects upon the submission of the request and payment of the due amount, thereby extinguishing the proceedings and shifting costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 7 / 20 2 3 propost i da: S.I.T.I. S.r.l. (già Por. Mar. S.r.l.), con sede in Bisceglie (BT) , a lla Via Pasubio n. 37(C.F. e P.IVA: 03008200721, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Stefano Porro (C.F.: PRRSFN31R15A285Y),a seguito di delibera di fusione per incorporazione in data 18/11/2022 iscritta presso la CC.I.A. di Bari in data 23/11/2022 della POR. MAR. S.r.l. (C.F. e P.IVA: 00319280723), rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Pellicciari (C.F.: PLLCLD59E27H501T), in virtù di procura speciale su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,alla Via Aterno n. 9 (telefax: 068414428 ; posta elettronica c ertificata: claudiopellicciari@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro Avviso accertamento in rettifica e liquidazione ICI – Istanza congiunta cessazione materia del contender e ex l. n. 197/20222 Comune di Trani, in personadel Sindaco p.t.
Avv. Amedeo Bottaro (C . F.: BTTMDA71E01F839X), con sede in Trani, alla Via Tenente Morrico n. 2 (P.IVA:00847390721 e C.F.: 83000350724), rappresentato e difeso, come da procura speciale su foglio separato e da intendersi apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Francesco Guaglione (C.F.: GGLFNC70C20L328M) edelettivamente domiciliato in Trani , alla Via Avvocato Vittorio Malcangi n. 201 (indirizzo Pec Reginde: studioguaglione@pec.ordineavvocatitrani.it); -controricorrente – - avverso l ’ordina nza n. 2 841 / 20 2 2 emessa d a l la C TR Puglia in data 02/11/2022e notif icata il 04/11/2022 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Rilevato che 1. La POR. MAR. s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso un avviso di accertamento in rettifica e liquidazione per ICI 2011 emesso dal Comune di Trani relativamente ad un capannone e sei aree fabbricabili.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il valore accertato limitatamente alle aree edificatorie e stabilendo il valore di € 30,00/mq come base per il ricalcolo da utilizzare per la base imponibile.
3. Sull’appello del Comune di Trani, la Commissione Tributaria Regionale Puglia accoglieva il gravame, evidenziando che erroneamente i giudici di primo grado avevano considerato, quanto alle aree fabbricabili, solo i valori indicati dalla contribuente sulla base di più atti di compravendita di terreni limitrofi (il cui prezzo di vendita oscillava da 13€/mq a 41 €/mq, rispetto ai 99,00/mq stabiliti dal Comune), senza minimamente confrontarsi con le valutazioni tecniche poste a base del valore applicato dal Comune (e, in particolare, con i valori accertati nella perizia dell'ing. Gabriele Dell'Oglio, che erano stati confermati per l'esercizio 2011 con Delibera n. 75 del 7.6.2011, in virtù della quale era stato stabilito il valore per i suoli in esame), e che in ogni caso i due atti di compravendita indicati dalla società con finalità comparative avevano ad oggetto immobili iscritti ad un differente foglio e si riferivano a valori di scambio in epoche ben differenti tra loro e con l'anno di imposta (2011).
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la S.I.T.I. s.r.l. (già POR. MAR. s.r.l.) sulla base di tre motivi. Il Comune di Trani ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “Violazione / falsa applicazione dell'art. 5, V comma, del d.lgs. n. 504/1992, per avere la Commissione Regionale valutato le potenzialità edificatorie dei terreni de quibusin via astratta anziché in concreto” (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’“Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dagli elementi necessari per la valutazione in concreto dell'edificabilità dei suoli”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), per aver la CTR omesso di esaminare gli elementi, necessari ai fini della valutazione in concreto dell'edificabilità, rappresentati dalla interclusione del fondo di cui al foglio n. 26, particelle 487, 488 e 490,dalla notevolissima distanza dei suoli dal centro della città e dalla ubicazione dei suoli tutt’altro che a ridosso dell’abitato.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione / falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 36, II comma, n. 4), e 61 del d. lgs. n. 546/1992, per non avere la Commissione Regionale minimamente motivato in ordine alla omessa considerazione degli elementi concreti ai fini della determinazione della base imponibile (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
4. Con nota congiunta del 2 ottobre 2023, i difensori delle parti in causa, premesso che:
a) con deliberazione n. 15 del 31.3.2023 del Consiglio comunale di Trani, è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, i cui termini di adesione sono stati poi prorogati al 30.9.2023 (02.10.2023) ex art. 20 d.l. n. 34/2023;
b) in data 02.10.2023 la S.I.T.I. s.r.l. ha definito, ai sensi dell’art.1, commi 186-205, della legge 29/12/2022, n. 197, la pendenza tributaria, come risulta dalla “domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” e dalla relativa ricevuta di pagamento in un’unica soluzione:
c) verificata la regolarità della domanda e del relativo versamento, il Comune di Trani non ravvisa alcun motivo per notificare un eventuale diniego; tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata l’estinzione del processo, per cessata materia del contendere. La lite, attribuita alla giurisdizione tributaria e pendente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 186, legge n. 197/2022), deve ritenersi così definita ai sensi del comma 194 dell’articolo menzionato, secondo cui: “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023”. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1, comma 198, l. cit.).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo; spese a carico della parte