Court dismisses tax authority appeal declaring civil proceedings extinguished by legislative deadline extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared civil proceedings extinguished. The lower court found that the legislative extension of time limits for declaring the extinction of lawsuits had been met, resulting in the automatic termination of the case. Consequently, the court held that the procedural requirement for a formal declaration of extinction was satisfied by the statutory timeline, rendering the tax authority's challenge to the judgment's outcome inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of civil proceedings due to the expiration of legislative time limits for declaring such extinction constitutes a final procedural outcome that cannot be challenged on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26565/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro BECKMAN COULTER SRL , DH HOLDINGS ITALIA SRL,, rappresentate e difese dall’Avv. DELLA ROCCA CESARE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 47/24/2020 depositata il 16/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR