Civil procedure dismissed: tax court declared process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's finding of automatic termination under the new tax law. Bocchiotti Spa argued against the automatic dismissal, while the Revenue Agency contended the procedural requirements for extinction were met. The court upheld the lower court's decision, ruling that the process terminated by operation of law without the need for further judicial action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for extinction declaration and no objection is filed, the process extinguishes by operation of law, terminating all pending proceedings automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22901/2020 R.G. proposto da : BOCCHIOTTI SPA, rappresenta e difesa dell’Avv.DI IACOVO TONIO unitamente all'Avv.ROSSI BENEDETTA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa Dell’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.427/13/2020 depositata il 12/02/2020. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/11/2023 Il Presidente