Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to respond within the statutory 40-day period. The tax authority argued that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal, while the taxpayer's counsel did not submit any defense. The court ruled that the expiration of the deadline legally extinguished the proceedings and ordered the taxpayer to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14124/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro ZITO CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato LIPARI MATILDE (LPRMLD70C66I754Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.4975/2015depositata il 01/12/2015.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d