Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Alba Italia Srl and the Italian Tax Agency extinguished. The lower court ruled that the case terminated automatically because the Tax Agency included the matter in a list of concluded proceedings under Article 1 of Law No. 197/2022. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that no further judicial action is required absent a specific request to schedule a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority includes a case in a list of concluded proceedings, the civil action is automatically extinguished unless the parties request a hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3946/2021 R.G. proposto da: ALBA ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. RUGGERI-FAZZI PAOLA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE LECCE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACCATA LECCEn. 1264/24/2020 depositata il 25/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL