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Decreto — n. 31643/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal against firearm manufacturer regarding extinguished litigation due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 31643/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that extinguished the legal proceedings. The tax authority argued against the dismissal, while the petitioner, Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, contended that the litigation had been properly concluded under specific legislative provisions. The court upheld the lower court's decision, ruling that the process extinguished because the required time limits for declaring the extinction of judgments had been met.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The court extinguishes civil proceedings when the statutory time limits for declaring the extinction of judgments are fulfilled, thereby terminating the case without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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extinction of litigation tax authority appeal firearm manufacturer procedural time limits civil procedure code contenzioso tributario lite in materia di tariffa violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1033/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANELLI CHIARA, unitamente agli avvocati MATTARELLI FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.917/ 14/ 2020 depositata il 05/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR