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Decreto — n. 31641/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax litigation extinguished due to administrative declaration of case closure under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31641/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's formal declaration of case closure. The lower court ruled that the process ended automatically because the tax authority confirmed the absence of any pending objections regarding the tax assessment. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying dispute had legally terminated under the specific provisions of the 2022 law.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority formally declares the extinction of a tax litigation proceeding, the judicial process is automatically extinguished and the parties lose the right to continue the action.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative declaration case closure procedure Corte di Cassazione legittimità tax spese processuali decreto estintivo contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1147/ 24/ 2015 depositata il 01/07/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28243/2015 R.G. proposto da SALVAGNINI ITALIA SPA rappresentata e difesa dall ’avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO unitamente all'avvocato TIENGO MICHELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 1147/ 24/ 2015 depositata il 01/07/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR