Civil appeal dismissed; tax authority wins on procedural extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the taxpayer against a lower court ruling that declared the civil lawsuit extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority's administrative act listed the case as definitively resolved under specific 2022 legislation, thereby removing the need for a formal judgment. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a civil lawsuit in the administrative register of tax authorities as definitively resolved pursuant to the 2022 law extinguishes the judicial proceedings, barring further litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26307/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PULVIRENTI ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTO VINCENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.463/06/2020 depositata il 24/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE