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Decreto — n. 31627/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2022 law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31627/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the insertion of the case into a specific administrative list. The Agency of Revenue argued that this listing, mandated by the 2022 law, confirmed the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the procedural process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the statutory list for the reduction of time limits for the declaration of extinction of proceedings automatically extinguishes the litigation, subject only to a request for a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative listing procedure reduction of time limits automatic process termination costs allocation rule contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
134/01/2016 depositata il 14/03/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23993/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro NIDACO COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. DI PARDO SALVATORE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MOLISE n. 134/01/2016 depositata il 14/03/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO