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Decreto — n. 31611/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 31611/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following a procedural listing by the tax agency. The lower court found that the case was definitively resolved under the new tax law's time limit provisions, with no pending objections. Consequently, the court ruled the process terminated, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court declares a civil proceeding extinguished when the law mandates termination due to the passage of time limits for declaring the extinction of judgments, subject to parties' request for a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax law time limits civil procedure code listing of cases extinguished judgment ricupero d'imposta procedura fiscale esecuzione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19400/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BALOCCO MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDI DAVIDE LORENZOe PANI MASSIMILIANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.127/ 01/ 2016 depositata il 27/01/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO