Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative framework. The lower court had already ruled that the case ended because the defendant's list of judgments indicated regular closure without any formal objection. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the litigation ceased by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that civil proceedings automatically terminate when the defendant's list of judgments confirms regular closure, thereby extinguishing the lawsuit without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 125/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro AKOE’ SRL, RIZZOLI LIBRI SPA, GUNNELLA VINCENZO, rappresentata e difesa dall’Avv. D’ARRIGO DOMENICO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. STACCATA BRESCIA n. 3465/25/2019 depositata il 12/09/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL