Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination of proceedings under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the proceedings terminated automatically under the new tax law. The plaintiff, Enrico Antonio Torrisi, challenged the tax agency's decision to list the case as definitively resolved, arguing against the automatic extinction of the legal action. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the statutory provisions mandated the extinction of the process without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax case is listed in the official register of extinction as provided by law, the proceedings are automatically extinguished and the parties cannot request a hearing unless they explicitly exercise their right to do so under the specific transitional provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 323/2021 R.G. proposto da: TORRISI ENRICO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli Avv. PATERNO’ RADDUSA PIETRO e FINOCCHIARO PIERGIORGIO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACCATA CATANIA n. 1695/13/2020 depositata il 14/04/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL