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Ordinanza Interlocutoria — n. 31578/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders acquisition of lower court files to verify evidence of tax payment before ruling on refund appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31578/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court issued an interlocutory order to acquire the files from the second-instance tax court to verify the evidence regarding tax payments. The Agency of Revenue argued that the lower court erred in finding proof of payments and applied equity principles improperly, while the taxpayers contended they met all statutory requirements for the seismic refund. The court decided to suspend the proceedings and request the lower court's files to ensure a complete factual review before addressing the substantive legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 375, comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.: When the admissibility or the factual basis of a cassation appeal depends on the verification of documents or evidence held by the lower court, the court must order the acquisition of the case files to ensure a complete factual review.

Parole chiave

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interlocutory order acquisition of files tax refund appeal evidence verification procedural suspension seismic aid refund burden of proof risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 112 c.p.c.
civ., nonchéviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.
Art. 18, 19, 21, 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
4, dello stesso codice, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R.
Art. 2697 cod. civ.
602, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione, rispettivamente, all’art.
Art. 7 d.lgs. 546/1992
4), dello stesso codice; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs.
Art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002,n.
Art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
375, secondo comma, e 380-bis.1 cod.
Regolamento UE de minimis n. 1407/2013
123 ) , nonché delle norme e dei principi generali fissati dal Regolamento UE de minimis n. 1407/2013.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24053/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro LANTERI FRANCESCO; LO PRESTI ANGELA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gabriele Ferlito dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa n. 50 8 3/ 2020 , depositata il 28 settembre 2020; DINIEGO RIMBORSO IRPEF 1990/1991/1992 R.G. N.24053/2021 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. In data 30 novembre 2004 Lanter i Francesco e Lo Presti Angela presentavano all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lentini istanza di rimborso di €7.980,35, oltre interessi, ossia del 90% di quanto versato, negli anni di imposta 1990,1991 e 1992, a titolo di IRPEF e di ILOR, in forza di quanto previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con riferimento alle agevolazioni previste per i residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.

2. Proposto dai contribuenti ricorso avverso il silenzio – rifiuto dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa , con sentenza n. 1738/ 2015 , depositata il 19 maggio 2015, lo rigettava , non ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuto versamento delle somme chieste a rimborso.

3. Interposto gravame dai contribuenti, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - s ez. s taccata di Siracusa , con sentenza n. 5083/2020,pronunciata il 14 settembre 2020 e depositata in segreteria il 28 settembre 2020, accoglieva l’appelloed ordinava il rimborso richiesto, con compensazione delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso Lanteri Francesco e Lo Presti Angela. R.G. N.24053/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., nonchéviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, l’Ufficio che il giudice di seconde cure avrebbe riconosciuto il diritto al rimborso ad entrambi i ricorrenti, nonostante avesse presentato , in sede di controdeduzioni di appello, i seguenti elementi ostativi:

i) Lanteri Francesco non avrebbe presentato alcuna istanza di rimborso per le imposte versate rispetto ai propri redditi, non sussistendo così neppure un atto di diniego dell’Amministrazione da impugnare; ii) l’istanza di rimborso di Lo Presti Angela sarebbe generica e non documentata; iii) la contribuente non avrebbe provato il versamento delle imposte chieste a rimborso, esibendo in giudizio solo le imposte dichiarate e non anche quelle versate; iv) entrambi i ricorrenti sarebbero titolari di reddito di impresa e non avrebbero dimostrato né di aver subito danni legati al c.d.

Sisma Sicilia, né di non aver superato il limite degli aiuti de minimisin ciascun triennio mobile. R.G. N.24053/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio eccepisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 21, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, dello stesso codice, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione, rispettivamente, all’art. 360, primo comma, num.

1) e num. 4), dello stesso codice; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Ritiene, in primo luogo, che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo a causa dell’assolutagenericità della domanda di rimborso presentata da Lo Presti Angela, rispetto alla quale sarebbe stata allegata in giudizio solo la ricevuta di presentazionedell’istanza, da cui non risulterebbe neanche l’annualità cui si riferirebbe il rimborso.

L’invalidità della domanda, inoltre, avrebbe impedito la formazione del silenzio – rifiuto, con la conseguente inesistenza dell’attoimpugnabile stesso . In secondo luogo, il giudice a quo avrebbe ritenuto dimostrati in giudizio fatti (i.e. il versamento delle imposte chieste a rimborso)di cui non sarebbe stata data prova né in sede amministrativa né contenziosa, operando un’illegittima inversione dell’onere della prova sull’erroneo assunto che “la prova dei versamenti effettuati si trovava materialmente nell’altrui disponibilità”, cioè nella disponibilità dell’Amministrazione.

R.G. N.24053/2021 Cons. est. Valentino Lenoci In terzo luogo, la C.T.R. avrebbe erroneamente pronunciato un giudizio “secondo equità” , non rientrando tale tipo di decisionetra i poteri del giudice tributario, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e in virtù della natura dispositiva del processo tributario. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( così come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n 91, conv, dalla legge 3 agost0 2017, n. 123 ) , nonché delle norme e dei principi generali fissati dal Regolamento UE de minimis n. 1407/2013.

Deduce, in particolare, che il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere sussistenti i presupposti ex art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, essen do Lanter i Francesco e Lo Presti Angela titolari di redditi di impresa e non avendo gli stessi dimostrato né il mancato superamento, in ciascun triennio mobile, del limite fissato per gli aiuti c.d. de minimis, né l’entità dei danni subitie il nesso di causalità tra gli stessi e il sisma del 1990.

2. Procedendo quindi allo scrutinio dei motiv i di ricorso, osserva la Corte che appare necessario acquisire i fascicoli dei gradi di merito, al fine di verificare la documentazione ivi depositata dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Cortedispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –sezione