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Decreto — n. 31565/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination of proceedings under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31565/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the lawsuit between TLS SRL and the Italian Tax Agency extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, ruling that the legal mechanism for automatic extinction was properly applied.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is listed for automatic extinction under specific tax legislation, the proceedings terminate without the need for a formal ruling on the merits.

Parole chiave

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automatic extinction tax proceedings procedural termination list insertion civil procedure liquidazione aziendale a fini fiscali sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5352/2021 R.G. proposto da: TLS SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv. ALESSI GAETANO e ABBADESSA GIANMARCO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACCATA CATANIA n. 4145/05/2020 depositata il 22/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINT