Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Revenue Agency, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Granato Spa, argued for the appeal's continuation. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated, and litigation costs were compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal for case definition constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12624/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GRANATO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato ANGLANI ANGELO (NGLNGL63M05B180Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOFFOLETTO ALBERTO (TFFLRT60E06F205C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n.3837/2019 depositata il 08/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’evoluzione normativa;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese. Così deciso in Roma,il