Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by automatic statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the State Attorney General's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed due to the automatic expiration of the statute of limitations under the new tax law, noting no formal objection was filed. Consequently, the court upheld the decision that the procedural action had terminated by operation of law, leaving no grounds for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The statute of limitations for tax litigation extinguishes the proceedings automatically upon expiration, barring any subsequent judicial action unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1071/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ALFA TRAFILI TECH SRL, rappresentata e difesa dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE,unitamente all'avvocato MINA ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.798/2020 depositata il 25/05/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC