Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's ruling on a tax enforcement decree. The plaintiff, representing the State, argued that the case was formally listed under Article 1 of Law No. 197/2022 to expedite the extinction of litigation, thereby concluding the dispute without a substantive judgment. The court upheld this procedural outcome, ruling that the specific statutory listing mandated the automatic extinction of the proceedings and shifted costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a civil proceeding is formally listed under the new tax law provisions to expedite extinction, the court must declare the process extinguished and assign costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3953/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro COLANTONI ANTONINO SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. BONANNO GIUSEPPE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 6371/09/2019 depositata il 07/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR